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Entro quando si può chiedere il risarcimento per malasanità

In breve

Di regola il paziente ha 10 anni per chiedere il risarcimento all’ospedale o alla clinica, e 5 anni verso il singolo medico. I familiari di una persona morta hanno di regola 5 anni per il proprio danno. I termini partono da quando il danno si poteva collegare alle cure, possono essere più lunghi se il fatto è un reato e si interrompono con una richiesta scritta.

  • Lettura: 5 minuti
  • Aggiornato il 18 ottobre 2026
  • Fonti in fondo all’articolo
Clessidra su una scrivania di legno accanto a una cartellina chiusa

«Sono passati alcuni anni: è troppo tardi?» È una delle domande che ci fanno più spesso. La risposta dipende da tre cose: chi chiede il risarcimento, a chi lo chiede e da quando era possibile capire che il danno dipendeva dalle cure.

Questo articolo spiega le regole generali. Ogni caso va però verificato da un avvocato sui documenti: le date e i fatti concreti possono cambiare il risultato.

I termini di regola

Chi chiedeA chiTermine di regola
Il pazienteAll’ospedale, alla clinica o alla RSA10 anni
Il pazienteAl singolo medico o operatore5 anni
Gli eredi, per i danni subiti dalla persona prima di morireAlla struttura10 anni
Ogni familiare, per il proprio dannoAnche alla struttura5 anni

Perché 10 anni verso la struttura. Ospedali, cliniche e RSA rispondono come parti di un contratto di cura con il paziente (legge 24/2017, art. 7). Per i contratti il codice civile prevede la prescrizione ordinaria di dieci anni (art. 2946).

Perché 5 anni verso il medico. La stessa legge stabilisce che il medico che lavora per una struttura risponde verso il paziente come chi causa un danno fuori da un contratto, salvo che si fosse impegnato direttamente con lui. In questi casi il termine è di cinque anni (art. 2947 del codice civile). Per questo, di solito, la richiesta si rivolge alla struttura.

Perché 5 anni per i familiari. I familiari non sono parti del contratto di cura: per il proprio danno, cioè il dolore e le conseguenze della perdita, il termine è di regola di cinque anni anche verso la struttura (Cass. 21404/2021).

Da quando si contano

I termini non partono per forza dal giorno dell’intervento o del decesso. Partono da quando il danno è stato percepito, o si poteva percepire, come conseguenza delle cure. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione nel 2008 (Cass. SU 576/2008).

Qualche esempio, in parole semplici:

  • un danno che si manifesta anni dopo un intervento può far partire il termine più tardi;
  • se un familiare muore dopo un intervento di routine, il collegamento con le cure può essere evidente già dal decesso, e da lì parte il termine (Cass. 29859/2023).

Stabilire la data di partenza è uno dei punti più delicati: per questo conviene non aspettare.

Se il fatto è un reato, il termine può essere più lungo

Se il danno deriva da un fatto che costituisce reato, per esempio lesioni colpose o omicidio colposo, al risarcimento si applica la prescrizione più lunga prevista per il reato (art. 2947, comma 3, del codice civile).

Questo vale anche se non c’è stato un processo penale: basta che il giudice civile accerti che i fatti costituiscono reato (Cass. SU 27337/2008). In un caso di morte dopo un intervento, la Cassazione ha applicato questa regola ai familiari che avevano agito contro la struttura (Cass. 29859/2023).

Quanto sia più lungo il termine dipende dal reato e dalle norme penali in vigore al momento dei fatti (Cass. 31378/2024). Va calcolato caso per caso da un avvocato: non esiste un numero valido per tutti.

Come si ferma il tempo

La prescrizione si interrompe con una richiesta scritta di risarcimento inviata alla struttura, che la mette formalmente in mora (art. 2943 del codice civile). Da quel momento il termine ricomincia da capo (art. 2945).

Perché funzioni, la richiesta deve indicare chiaramente chi la fa, a chi è rivolta e che cosa si chiede. Di solito la prepara l’avvocato, con raccomandata o PEC. Una telefonata non basta, e di solito non basta nemmeno un reclamo generico all’ufficio relazioni con il pubblico.

Non aspettate l’ultimo momento

Prima di inviare la richiesta serve almeno una prima lettura della documentazione: la cartella clinica va chiesta per tempo, e la struttura ha fino a 7 giorni per consegnarla, con le integrazioni entro 30.

Cosa fare se è passato molto tempo

Anche se sono passati diversi anni, vale la pena chiedere una valutazione. Spesso il termine non è scaduto, perché è partito più tardi di quanto si pensi o perché si applica quello più lungo del reato. Altre volte invece è scaduto: meglio saperlo subito, con chiarezza.

Per la valutazione servono le date principali: ricovero, intervento, dimissioni, eventuale decesso, e il momento in cui avete avuto il primo sospetto che qualcosa non fosse andato bene.

Domande frequenti

Il termine parte dal giorno dell’intervento?

Non necessariamente. Parte da quando il danno si poteva collegare alle cure. A volte coincide con l’intervento o con il decesso, altre volte è molto più tardi.

I familiari hanno 10 anni come il paziente?

Per i danni subiti dalla persona prima di morire, che passano agli eredi, di regola sì. Per il proprio danno, cioè il dolore per la perdita, di regola 5 anni, che possono essere di più se il fatto è un reato.

Una denuncia penale ferma la prescrizione civile?

Non sempre e non da sola. La strada civile e quella penale sono distinte: per non correre rischi, la richiesta di risarcimento scritta alla struttura va inviata comunque nei tempi.

Ho mandato un reclamo all’ospedale: basta?

Di solito no. Per interrompere la prescrizione serve una richiesta di risarcimento chiara, rivolta alla struttura e con la pretesa espressa. Un reclamo generico non sempre ha questo effetto.

Se il procedimento penale è stato archiviato, posso ancora chiedere il risarcimento?

Sì, la strada civile resta aperta. Come l’archiviazione incida sui termini va però valutato caso per caso da un avvocato.

Chi ha scritto e verificato

Testo
Redazione Equilex
Aggiornato

Fonti

  1. Legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 7 (Normattiva)
  2. Codice civile, art. 2943, art. 2945, art. 2946 e art. 2947 (Normattiva)
  3. Cassazione, Sezioni Unite, 11 gennaio 2008, n. 576: decorrenza della prescrizione
  4. Cassazione, Sezioni Unite, 18 novembre 2008, n. 27337: prescrizione più lunga del reato anche senza processo penale
  5. Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2023, n. 29859: morte dopo un intervento, azione dei familiari contro la struttura
  6. Cassazione, ordinanza 26 luglio 2021, n. 21404: azione dei familiari per il proprio danno
  7. Cassazione, ordinanza 6 dicembre 2024, n. 31378: si applica il termine del reato in vigore al momento dei fatti

Le informazioni di questo articolo sono generali e non sostituiscono una consulenza. Ogni caso richiede l’esame della documentazione clinica e una valutazione medico-legale.

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