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Prima della causa: consulenza tecnica preventiva o mediazione
Prima di fare causa per un danno da cure, la legge chiede di passare da una consulenza tecnica preventiva davanti al giudice, chiamata anche ATP, oppure da una mediazione. Nella consulenza un medico nominato dal giudice esamina il caso e prova a far trovare un accordo alle parti, assicurazione compresa. Se l’accordo non c’è, si può andare avanti con la causa.
- Lettura: 5 minuti
- Aggiornato il 18 ottobre 2026
- Fonti in fondo all’articolo

Molte famiglie temono anni di tribunale. In realtà, nelle richieste di risarcimento per danni da cure, la legge prevede un passaggio prima della causa, pensato proprio per chiarire i fatti e cercare un accordo. Si può scegliere tra due strade: la consulenza tecnica preventiva davanti al giudice oppure la mediazione (legge 24/2017, art. 8).
Senza questo passaggio la causa non può andare avanti: è una «condizione di procedibilità». Quale strada scegliere lo decide l’avvocato insieme a voi, in base al caso.
Prima ancora: la richiesta alla struttura
Di solito tutto comincia con una richiesta scritta di risarcimento alla struttura e alla sua assicurazione, preparata dall’avvocato sulla base della valutazione del medico legale. A volte basta per arrivare a un accordo. Se la risposta non arriva, o non è adeguata, si passa alla consulenza tecnica o alla mediazione.
La consulenza tecnica preventiva
È un procedimento davanti al giudice, che nomina un consulente tecnico, di solito un medico legale affiancato da uno specialista. Il consulente esamina la documentazione e il paziente, se è vivo, e risponde alle domande del giudice: se le cure sono state adeguate, se hanno causato il danno, quanto è grave il danno.
Il punto più importante: prima di depositare la relazione, il consulente tenta di far conciliare le parti (art. 696-bis del codice di procedura civile). Se l’accordo si trova, il giudice gli attribuisce efficacia di titolo esecutivo: se non viene rispettato, si può farlo eseguire come una sentenza.
Altri aspetti utili da sapere:
- partecipano tutti: la legge rende obbligatoria la partecipazione di tutte le parti, comprese le assicurazioni. Chi non partecipa può essere condannato a pagare le spese, qualunque sia l’esito della causa;
- le assicurazioni devono fare un’offerta di risarcimento, oppure spiegare perché non la fanno;
- ogni parte può nominare un proprio consulente, cioè un medico legale di fiducia che segue le operazioni;
- sei mesi al massimo: se entro sei mesi dal deposito del ricorso non si arriva a una conclusione, si può comunque andare avanti con la causa.
La mediazione
In alternativa si può avviare una mediazione presso un organismo di mediazione. Un mediatore imparziale incontra le parti, con i loro avvocati, e le aiuta a cercare un accordo (d.lgs. 28/2010, art. 5).
- Il primo incontro si fissa di regola tra 20 e 40 giorni dalla domanda.
- La mediazione dura fino a sei mesi, prorogabili con l’accordo scritto delle parti (art. 6).
- Serve l’assistenza di un avvocato.
- Se al primo incontro non si trova un accordo, la condizione per la causa è comunque soddisfatta.
Le differenze, in breve
| Consulenza tecnica preventiva | Mediazione | |
|---|---|---|
| Dove | Davanti al giudice | Presso un organismo di mediazione |
| Chi guida | Un consulente nominato dal giudice | Un mediatore |
| Cosa produce | Una relazione medico-legale, utilizzabile poi nella causa | Un accordo, se si trova |
| Durata | Dopo sei mesi dal ricorso si può comunque andare in causa | Fino a sei mesi, prorogabili |
| Assicurazioni | Partecipazione obbligatoria e obbligo di offerta | Partecipano, ma le regole sull’offerta valgono per la consulenza tecnica |
Nei casi di danni da cure la consulenza tecnica ha un vantaggio: il punto centrale è medico, e la relazione del consulente pesa molto anche in un’eventuale causa. Ma ogni caso è diverso.
E se l’accordo non si trova?
Se la consulenza tecnica si chiude senza accordo, o passano sei mesi dal ricorso senza una conclusione, si può iniziare la causa entro 90 giorni, davanti allo stesso giudice e con un procedimento semplificato (legge 24/2017, art. 8). La relazione del consulente entra nella causa.
In alcuni casi è possibile agire anche direttamente contro l’assicurazione della struttura (legge 24/2017, art. 12). Se sia possibile nel vostro caso dipende dalla polizza e dalle date: lo valuta l’avvocato.
Cosa fa Equilex in questa fase
Prepariamo il caso prima: la valutazione del medico legale e la richiesta alla struttura si basano sulla documentazione completa. Quando si arriva alla consulenza tecnica o alla mediazione, l’avvocato e il medico legale di fiducia seguono ogni passaggio. Prima di iniziare ti spieghiamo per iscritto le condizioni: se il caso viene assunto, Equilex sostiene i costi della procedura.
Domande frequenti
Bisogna per forza passare dalla consulenza tecnica o dalla mediazione?
Sì, se si vuole fare causa per un danno da cure: è una condizione prevista dalla legge. Prima, però, si può cercare un accordo con una semplice richiesta scritta alla struttura.
Devo essere presente?
Nella consulenza tecnica il paziente, se è vivo, può essere visitato dal consulente. Per il resto le operazioni le seguono l’avvocato e il medico legale di fiducia, che vi tengono informati.
Quanto dura?
Per la consulenza tecnica la legge fissa sei mesi dal ricorso, dopo i quali si può comunque andare in causa; la mediazione dura fino a sei mesi, prorogabili. Se poi serve la causa, i tempi si allungano e dipendono dal tribunale.
Che valore ha la relazione del consulente?
È il parere di un tecnico nominato dal giudice e pesa molto: spesso è sulla sua base che le parti trovano un accordo. Se si va in causa, il giudice può utilizzarla.
Con l’assicurazione bisogna trattare direttamente?
Di solito tratta l’avvocato. Nella consulenza tecnica l’assicurazione deve partecipare e fare un’offerta, oppure spiegare perché non la fa.
Chi ha scritto e verificato
- Testo
- Redazione Equilex
- Aggiornato
Fonti
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 8 e art. 12 (Normattiva)
- Codice di procedura civile, art. 696-bis (Normattiva)
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, art. 6 e art. 8 (Normattiva)
Le informazioni di questo articolo sono generali e non sostituiscono una consulenza. Ogni caso richiede l’esame della documentazione clinica e una valutazione medico-legale.
