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Decesso o infezione in RSA: cosa possono fare i familiari
Una RSA deve proteggere e assistere i suoi ospiti con un’attenzione proporzionata alla loro fragilità. Se un ospite muore o si aggrava dopo un’infezione, una caduta, piaghe da decubito o un ritardo nelle cure, i familiari possono chiedere la documentazione e farla valutare. La RSA risponde come una struttura sanitaria, ma va prima capito dove e come è nato il problema.
- Lettura: 6 minuti
- Aggiornato il 18 ottobre 2026
- Fonti in fondo all’articolo

Affidare un genitore o un nonno a una RSA è una scelta difficile. Quando poi la persona si aggrava o muore, e le spiegazioni non convincono, il dubbio pesa ancora di più: è stato fatto tutto il possibile?
Questa pagina spiega cosa deve garantire una RSA, quali situazioni meritano una verifica e cosa possono fare concretamente i familiari.
Cosa deve garantire una RSA
Le RSA accolgono persone anziane o non autosufficienti, spesso con più malattie. Proprio per questo hanno il dovere di proteggere e sorvegliare gli ospiti con un’attenzione proporzionata alle loro condizioni.
In pratica, una RSA deve tra l’altro:
- valutare all’ingresso i rischi di ciascun ospite, per esempio il rischio di cadute o di lesioni da pressione, e prendere le misure conseguenti;
- prevenire le infezioni e riconoscerle in tempo;
- garantire l’assistenza medica e infermieristica prevista, la terapia corretta, l’alimentazione e l’idratazione;
- chiamare il medico o disporre il trasferimento in ospedale quando le condizioni peggiorano;
- tenere una documentazione aggiornata e informare i familiari.
La legge sulla responsabilità sanitaria, la legge 24 del 2017, vale anche per le strutture sociosanitarie come le RSA. La struttura risponde verso l’ospite come parte di un contratto di cura, anche per l’operato dei professionisti di cui si avvale (art. 7 della legge 24/2017).
Situazioni che meritano una verifica
Ecco alcune situazioni che è utile far esaminare:
- infezioni ripetute, non riconosciute o curate in ritardo, comprese polmoniti e infezioni urinarie, fino alla sepsi;
- piaghe da decubito comparse o peggiorate durante la permanenza;
- cadute con fratture o traumi, soprattutto se il rischio era noto;
- segni di disidratazione o malnutrizione;
- ritardi nel chiamare il medico o nel trasferire l’ospite in ospedale;
- errori nei farmaci o nella terapia;
- informazioni ai familiari scarse, tardive o contraddittorie.
Da sapere
Molti ospiti delle RSA sono molto fragili, e un peggioramento può avvenire anche con un’assistenza corretta. Un esito negativo o un’infezione non dimostrano da soli una responsabilità: serve l’esame della documentazione e una valutazione medico-legale.
Infezione in RSA o in ospedale?
È una domanda che nei casi in RSA si pone spesso. Molti ospiti passano dal pronto soccorso o da un reparto ospedaliero e poi rientrano in struttura, o il contrario. Un’infezione può essere nata in RSA, in ospedale o altrove.
Capire dove e quando è comparsa l’infezione è decisivo, perché cambia chi ne deve rispondere. Per questo servono la documentazione di entrambe le strutture e una ricostruzione precisa dei tempi: esami all’ingresso e alle dimissioni, esami colturali con le date, trasferimenti.
Sulle infezioni contratte durante le cure, e su cosa deve dimostrare la struttura, trovi una spiegazione completa nella pagina sul risarcimento per infezione ospedaliera.
Quali documenti chiedere alla RSA
La documentazione di una RSA è più varia di quella di un ospedale. Conviene chiedere per iscritto una copia completa di:
- la cartella o il fascicolo sanitario e sociale dell’ospite;
- il piano di assistenza individuale (spesso chiamato PAI) e i suoi aggiornamenti;
- il diario medico e il diario infermieristico;
- le schede della terapia, con farmaci, dosi e orari;
- le valutazioni dei rischi, per esempio per le cadute e per le lesioni da pressione, con le misure adottate;
- le registrazioni dei parametri, dell’alimentazione e dell’idratazione;
- gli esami, compresi quelli colturali, e le consulenze;
- la documentazione dei trasferimenti in ospedale e dei rientri;
- le comunicazioni con il medico e con i familiari.
Chiedete anche la documentazione degli eventuali ricoveri in ospedale. Nella guida alla cartella clinica trovi come fare, chi può chiederla per un familiare deceduto e un modello di richiesta.
Un consiglio pratico
Conservate le fotografie scattate durante le visite, i messaggi con la struttura e i nomi delle persone con cui avete parlato. Scrivete una cronologia delle visite e dei cambiamenti che avete notato: aiuta molto chi dovrà valutare il caso.
Chi risponde
Di regola risponde il gestore della RSA, cioè la società, la fondazione o l’ente che la gestisce. In alcuni casi possono essere coinvolti anche altri soggetti, per esempio l’azienda sanitaria quando eroga direttamente prestazioni sanitarie, o l’ospedale se l’infezione è nata durante un ricovero. Chi coinvolgere si stabilisce caso per caso, sulla base dei documenti.
Chi può chiedere il risarcimento ed entro quando
Se l’ospite è morto, i familiari possono chiedere il risarcimento per sé stessi, per il dolore della perdita, e come eredi, per i danni che la persona aveva subito prima di morire. Hanno diritto il coniuge, l’unito civilmente, il convivente di fatto, i figli, i genitori, i fratelli e, se dimostrano un legame effettivo, anche nonni e nipoti.
I termini sono, di regola, di 5 anni per i danni propri dei familiari e di 10 anni per i danni del paziente passati agli eredi, verso la struttura. Possono essere più lunghi se il fatto costituisce un reato. Ne parliamo in modo più completo nell’articolo sulla morte in ospedale. Ogni situazione va verificata da un avvocato sui documenti.
Come lavoriamo
- Ci racconti cosa è successo: la struttura, il periodo, cosa vi ha fatto dubitare.
- Ti indichiamo quali documenti chiedere, alla RSA e agli eventuali ospedali.
- Medici legali e avvocati esaminano la documentazione e ricostruiscono i tempi.
- Se ci sono gli elementi, ti spieghiamo il percorso. Se non ci sono, te lo diciamo con chiarezza.
La prima valutazione è senza impegno. Se decidiamo di seguire il caso, le condizioni economiche ti vengono spiegate per iscritto prima di iniziare.
Domande frequenti
Si può chiedere un risarcimento a una RSA?
Sì. Le RSA rispondono verso gli ospiti come le altre strutture sanitarie e sociosanitarie. Serve però dimostrare che l’assistenza non è stata adeguata e che questo ha causato o aggravato il danno, o ha contribuito alla morte.
La RSA deve consegnare la documentazione ai familiari?
I familiari che ne hanno titolo possono chiedere la documentazione anche dopo la morte dell’ospite. La richiesta va fatta per iscritto alla direzione della struttura. Se la RSA non risponde, si può sollecitare con una PEC e rivolgersi al difensore civico regionale.
Il nostro familiare era molto anziano. Ha senso chiedere una valutazione?
Sì. L’età e le condizioni di salute contano per capire quanto un errore abbia inciso, ma non escludono la responsabilità. Anzi, più un ospite è fragile, più attenta deve essere l’assistenza.
Nostro padre è caduto in RSA e si è fratturato il femore. La struttura è responsabile?
Non sempre. Una caduta può avvenire anche con tutte le precauzioni. Conta capire se il rischio era stato valutato, quali misure erano state prese e come è stato soccorso dopo la caduta.
Le piaghe da decubito sono un segnale di cattiva assistenza?
Possono esserlo, soprattutto se compaiono o peggiorano durante la permanenza. Il medico legale verifica se il rischio era stato valutato e se erano state adottate le misure di prevenzione, come la mobilizzazione e i presidi antidecubito.
Bisogna fare una denuncia?
Non è necessario per chiedere il risarcimento, che segue la strada civile. La denuncia è una scelta da valutare con un avvocato, caso per caso.
Chi ha scritto e verificato
- Testo
- Redazione Equilex
- Aggiornato
Fonti
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, testo vigente (Normattiva), artt. 1, 2 e 7
- Istituto superiore di sanità, EpiCentro: infezioni correlate all’assistenza
- Istituto superiore di sanità, Rapporti ISTISAN 26/12 (studio HALT-4 nelle strutture residenziali, dati 2024)
Le informazioni di questo articolo sono generali e non sostituiscono una consulenza. Ogni caso richiede l’esame della documentazione clinica e una valutazione medico-legale.
